Sez. T, Ordinanza n. 23901 del 23/07/2026 (Rv. 679520-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Cessione di credito - Collegamento ad un'operazione di anticipazione su fatture - Prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA – Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.
Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1369, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)