Sez. T, Ordinanza n. 18146 del 05/06/2026 (Rv. 679067-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Principio di alternatività IVA/registro - Inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il principio di alternatività con l'IVA di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 non è applicabile in relazione alla sentenza costitutiva pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., poiché oggetto dell'imposizione è il provvedimento che realizza l'effetto traslativo del
bene, il quale, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., è soggetto all'imposta prevista per il corrispondente atto; ne consegue che la sentenza va assoggettata a imposta proporzionale avuto riguardo ai suoi effetti giuridici, restando irrilevante l'emissione d'una fattura gravata di IVA, in ragione del carattere imperativo del regime tributario, così sottratto alle libere scelte delle parti, e della natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)