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Sez. 1, Sentenza n. 9032 del 26/08/1993 (Rv. 483572 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Dichiarazione integrativa ex D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione con riferimento ad un periodo di imposta - Rifiuto del rimborso per eventuali maggiori imposte versate e degli interessi di mora sulle stesse - Controversie relative - Inclusione nella definizione delle pendenze invocate dal contribuente ed accettata dall'ufficio finanziario - Ammissibilità - Errore attinente a valutazioni di opportunità e convenienza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483572-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

In tema di condono tributario, presentata, per libera scelta del contribuente, la dichiarazione integrativa prevista dalla normativa di cui al D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, con riferimento ad un periodo di imposta, ogni controversia afferente a quel periodo resta necessariamente ed irretrattabilmente compresa (salvo errore materiale o violazione della normativa stessa) nella definizione delle pendenze invocata dal contribuente ed accettata dall'ufficio finanziario, inclusa la controversia circa la legittimità o meno del rifiuto del rimborso per eventuali maggiori imposte versate e il diritto alla liquidazione di interessi di mora sulle maggiori somme versate, senza che abbia alcun rilievo, non rientrando nella previsione normativa dell'art. 32 del citato D.L., un eventuale errore della dichiarazione integrativa non emergente "ictu oculi" dal contenuto della stessa ed attinente a valutazioni di opportunità e convenienza in ordine all'applicabilità del condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 15, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)