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Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 08/06/2000 (Rv. 537406 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta successioni - Eredi accettanti con beneficio d'inventario - Domanda di condono - Imposta dovuta in base a quest'ultima- Liquidazione - Ammissibilità - Anche nel caso di perdurante pendenza del procedimento di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537406-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Nei confronti del coerede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che abbia successivamente presentato istanza di definizione dell'imposta di successione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.L. n. 429 del 1982, l'imposta dovuta sulla base di tale domanda di condono può essere liquidata nonostante sia ancora pendente il procedimento di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata ai sensi degli artt. 498- 503 cod. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Civ. art. 502, Cod. Civ. art. 498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)