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Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 20/09/1996 (Rv. 499676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Specialità della procura - Necessità - Semplice richiamo al "presente giudizio" - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura, conferita a margine del ricorso (o del controricorso), a rappresentare e difendere il ricorrente (o il controricorrente) "in ogni fase e grado del presente giudizio, compreso il giudizio di esecuzione e le impugnazioni, con facoltà di transigere e conciliare", soddisfa il requisito di specialità richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ., poiché il richiamo al "presente giudizio" appare sufficiente per attribuire alla parte la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, senza che rilevi, in senso contrario, l'indicazione, altresì, dei giudizi di esecuzione e di impugnazione nonché della facoltà di transigere e conciliare, trattandosi di espressioni sovrabbondanti per le quali vale il canone "quod abundat non vitiat".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)