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Sez. L, Sentenza n. 2164 del 15/03/1996 (Rv. 496366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Espressioni indicative di altri gradi del processo - Validità della procura - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La procura speciale per proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta a margine o in calce al ricorso deve contenere uno specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità, il quale non è ravvisabile quando le espressioni in essa adoperate siano indicative esclusivamente di altre fasi del giudizio, quali quella di merito o di esecuzione. In siffatta ipotesi viene meno pertanto ogni collegamento logico - giuridico fra la procura ed il ricorso, con conseguente nullità della stessa per la sua inidoneità al raggiungimento dello scopo di dare alla controparte ed al giudice certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)