Sez. 1, Sentenza n. 2450 del 30/04/1998 Cc. (dep. 13/06/1998) Rv. 210784 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Denuncia penale per fatti commessi nel corso della detenzione - Valutazione ai fini del giudizio sulla condotta - Legittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Anche una semplice denuncia per fatti integranti estremi di reato, commessi nel corso della detenzione, può essere valutata come indicativa di scarsa partecipazione all'opera di rieducazione, a nulla rilevando che il processo penale per tali reati sia ancora in corso, non essendo necessario, ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, la commissione di un reato, ed essendo sufficiente la constatazione che, in ogni caso, la condotta del detenuto non è stata "regolare" alla luce del fatto storico della denuncia.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)