Sez. 1, Sentenza n. 6989 del 09/12/1999 Cc. (dep. 29/12/1999) Rv. 215125 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione della condotta - Necessità - Applicazione di misura cautelare - Necessità di attendere l'esito del processo ai fini della valutazione dei semestri - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato la decisione con la quale il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta di liberazione anticipata riferita a semestri antecedenti l'emissione, nei confronti del condannato, di una misura cautelare, occorrendo a tal fine attendere l'esito del processo penale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)