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Sez. 1, Sentenza n. 2416 del 16/11/1970 (Rv. 348662 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO DA PARTE DI ENTE DELEGATO - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE DELL'ENTE DELEGANTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348662-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA - OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO DA PARTE DI ENTE DELEGATO - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE DELL'ENTE DELEGANTE - SUSSISTENZA.*

Nella ipotesi in cui piu enti partecipano alla attuazione di un'opera pubblica, non e sufficiente il mero fatto materiale dell'occupazione di un'area, per stabilire la legittimazione dell'ente occupante, nei confronti dei terzi, dovendosi caso per caso ricercare se non siavi stato un atto di delegazione, sostituzione od affidamento in tal caso, la legittimazione passiva, per il risarcimento dei danni derivati dell'eventuale occupazione abusiva del suolo, spetta all'ente delegante ed affidante e non all'ente, che a seguito dell'affidamento, provvede con i suoi organi tecnici all'occupazione. Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto costituisse indagine di fatto, come tale incensurabile in Sede di legittimita, quella del giudice di merito escludente che si fosse verificato il fenomeno di delegazione od affidamento. (Cfr 212'68, mass n 331099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)