Sez. 1, Sentenza n. 1845 del 13/06/1972 (Rv. 358863 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - ENTI PUBBLICI - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - SOSTITUZIONE - ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE CONFIGURABILI - FINANZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - ENTI PUBBLICI - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - SOSTITUZIONE - ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE CONFIGURABILI - FINANZIAMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ULTRABIENNALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi in cui piu enti partecipino all'attuazione di un'opera pubblica, le situazioni giuridiche configurabili al fine di individuare quale di essi sia passivamente legittimato rispetto all'Azione di risarcimento derivante dall'eventuale occupazione abusiva dell'immobile possono tutte ricondursi a quelle della 'delegazione intersoggettivà, del cosiddetto 'affidamentò, della 'sostituzioné e del 'finanziamentò. Allorquando fra gli enti interessati all'attuazione dell'opera pubblica non risulti - in base a una indagine di fatto, insindacabile in Sede di legittimita - sussistere altro rapporto fuorche quello di finanziamento (nel senso cioe che uno di essi siasi limitato ad assumere l'Onere delle spese occorrenti per l'esecuzione dell'opera, e quindi anche per l'occupazione ed espropriazione degli immobili a tal fine indispensabili), passivamente legittimato all'Azione di rivalsa dei danni conseguenti all'occupazione ultrabiennale degli immobili non puo essere che quell'ente cui debba concretamente farsi risalire l'iniziativa e il materiale compimento degli Atti di occupazione e di espropriazione, il rapporto di semplice finanziamento non essendo idoneo, per il suo carattere eminentemente interno, a determinare nei confronti dei terzi la sostituzione dello ente finanziatore a quello finanziato. (V 2416'70, mass n 348662; 313'68, mass n 331248;) (V 2854'66, mass n 325424; 557'65).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1947 num. 281 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)