Sez. 3, Sentenza n. 10410 del 18/07/2002 (Rv. 555879 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Esame diretto degli atti - Condizioni - "Error in procedendo" e indicazione specifica degli atti rendenti desumibile l'"error" - Necessità - Dovere di ricerca della Corte - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Qualora sia denunziato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia anche in questo caso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ha l'onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacché il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)