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Sez. 3, Sentenza n. 7194 del 30/05/2000 (Rv. 537054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Esame diretto degli atti - Condizioni - "Error in procedendo" e indicazione specifica degli atti da cui è desumibile - Necessità - Conseguenze - Impugnazione per omessa pronuncia sulla domanda - Onere, a pena di inammissibilità del motivo, di indicare gli atti e le frasi con le quali la domanda è stata proposta al giudice di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

La Corte di Cassazione è giudice del fatto e ha il potere - dovere di esaminare gli atti di causa se il motivo di ricorso è ammissibile, il che significa, in applicazione del principio di autosufficienza del medesimo, che se è denunciato un error in procedendo, il ricorso deve indicare da quali atti del precedente giudizio è desumibile, e pertanto, nel caso di impugnazione per omessa pronuncia su una sua domanda, per evitare che la Corte Suprema dichiari inammissibile il motivo per novità della censura, il ricorrente deve indicare in quali atti, e con quali specifiche frasi in essi contenute, l'ha proposta dinanzi al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)