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Sez. U - , Sentenza n. 27282 del 17/11/2017 (Rv. 646327 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente ente locale ricompreso nella regione Sicilia – Richiesta di rimborso spese sostenute nel processo penale – Giurisdizione giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646327-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, che siano poi dichiarati esenti da responsabilità, e con riferimento ai dipendenti degli enti locali siciliani, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto, la controversia relativa al rimborso di dette spese - previsto dall'art. 39 della l.r. Sicilia n. 145 del 1980 per il solo personale dell'amministrazione regionale ed esteso dall'art. 24 della l.r. Sicilia n. 30 del 2000 anche al personale degli enti locali, ed in particolari dei comuni della regione – purché il dipendente sia dichiarato esente da responsabilità successivamente all'entrata in vigore dell'art. 24 cit., stante la natura innovativa (e non interpretativa) della norma da ultimo richiamata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al giudizio promosso dal dipendente di un comune siciliano, sottoposto a procedimento penale per fatti connessi all'espletamento del servizio, assolto con formula piena dopo l'entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 30 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/12/1980 num. 145 art. 39 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)