Sez. U, Ordinanza n. 3413 del 13/02/2008 (Rv. 601689 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Rimborso spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità - Dipendenti siciliani - Leggi regionali n. 145 del 1980 e n. 30 del 2000. Riconoscimento del diritto anche ai dipendenti degli enti locali - Configurabilità con norma valevole per il futuro (art. 24, legge n. 30 del 2000) - Dichiarazione di esenzione della responsabilità - Rilevanza temporale - Ai fini della spettanza del diritto e del riparto di giurisdizione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di rimborso delle spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, poi dichiarati esenti da responsabilità, e con riferimento ai dipendenti della regione Siciliana, atteso che l'art. 39 della legge reg. n. 145 del 1980, che collega il rimborso alla dichiarazione di esenzione della responsabilità solo per il personale dell'amministrazione regionale, è stato esteso con disposizione (art. 24 della legge reg. n. 30 del 2000) innovativa (nonostante l'espressa qualificazione interpretativa) anche ai dipendenti degli enti locali, e che la dichiarazione di esenzione della responsabilità è l'evento generatore del diritto al rimborso sulla base del quale opera il "discrimen" temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2000), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il dipendente di un ente locale chieda il rimborso per spese di procedimenti nei quali è stato dichiarato esente da responsabilità in epoca successiva alla suddetta legge reg. del 2000 e in epoca attribuita alla giurisdizione ordinaria secondo la regola generale di riparto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per una controversia promossa da un dipendente comunale sottoposto a procedimento penale per fatti connessi all'espletamento del servizio, poi assolto con formula piena nel 2003).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/1980 num. 145 art. 39 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)