Sez. 1, Sentenza n. 5451 del 06/03/1995 Ud. (dep. 12/05/1995) Rv. 201648 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Possibilità di assumere qualunque prova purché indispensabile ai fini della decisione - Limitazioni - Esclusione - Fattispecie in tema di testi "de relato" su fatti nuovi avvenuti in dibattimento.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova
In tema di istruttoria dibattimentale, il giudice può disporre d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. l'assunzione di qualsiasi prova incontrando l'unica insuperabile condizione dell'assoluta necessità ai fini della decisione. (Nel caso di specie la Corte ha censurato la decisione del Pretore che aveva ritenuto l'art. 507 cod. proc. pen. applicabile solo al fine di procedere all'esame dei testi "de relato" la cui audizione si dovesse rendere necessaria in conseguenza di fatti nuovi avvenuti in dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)