Sez. 4, Sentenza n. 44481 del 12/07/2004 Cc. (dep. 16/11/2004) Rv. 229129 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Mezzi di ricerca utilizzabili dal giudice - Limitazioni - Esclusione - Provvedimento "ex officio" di perquisizione e sequestro a fini di prova - Ammissibilità - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il potere del giudice di assumere nuove prove all'esito dell'istruttoria dibattimentale non incontra limitazioni quanto al relativo mezzo di ricerca, e deve esercitarsi in conformità alle regole che specificamente governano l'attività istruttoria presa in considerazione. Ne consegue la legittimità del provvedimento con il quale il giudice, d'ufficio, disponga perquisizioni domiciliari e sequestri in danno dell'imputato, in assenza di richiesta del pubblico ministero e senza attivazione preventiva del contraddittorio tra le parti. (Fattispecie nella quale, avendo gli interessati negato il proprio consenso al prelievo di campioni biologici utili per confronti con materiale repertato dopo una violenza sessuale di gruppo, il giudice dibattimentale ha disposto la perquisizione domiciliare in danno degli imputati ed il sequestro di indumenti ed oggetti da loro utilizzati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)