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Sez. 1, Sentenza n. 12715 del 18/10/2001 (Rv. 549720 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Aree agricole inserite in un P.E.E.P. - Acquisizione della natura edificatoria - Configurabilità - Conseguenze - Individuazione della natura edificatoria del terreno a fini espropriativi o risarcitori - Riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione - Sufficienza - Esclusione - Considerazione della destinazione assunta dallo stesso nel P.E.E.P. - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549720-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE

Il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) nel quale siano inserite aree classificate agricole dal piano regolatore generale con ciò stesso conferisce ad esse il requisito della edificabilità, con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992 (edificabilità di fatto e di diritto), ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, ai fini espropriativi o, in una fattispecie di accessione acquisitiva, risarcitori, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)