Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 01/04/2003 (Rv. 561653 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Aree agricole inserite in un P.E.E.P. - Acquisizione della natura edificatoria - Configurabilità - Conseguenze - Individuazione della natura edificatoria del terreno a fini espropriativi o risarcitori - Riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione - Sufficienza - Esclusione - Considerazione della destinazione assunta dallo stesso nel P.E.E.P. - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
L'esclusione di un'area nel piano di zone per l'edilizia economica e popolare implica, anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo, che, in virtù della variante introdotta dal P.E.E.P. (che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo), la stessa ha acquisito carattere di edificabilità, con la conseguenza che la condizione posta dal terzo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (edificabilità di fatto o di diritto), ha, rispetto a quelle aree, lo stesso rilievo che ha rispetto alle aree che dal P.R.G. sono comprese nelle zone destinate all'edilizia residenziale. Pertanto, nella valutazione della natura edificatoria del terreno secondo diritto (ai fini espropriativi o, in una vicenda di accessione acquisitiva, ai fini risarcitori), non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre anche tener presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., che del P.R.G. o del piano di fabbricazione costituisce variante, ed in base ad esso riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)