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Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 17/05/1950 (Rv. 881648 - 01)

APPALTO - OPERA DA ESEGUIRSI IN UNICA PARTITA - PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE - NORMA APPLICABILE. APPALTO - GARANZIA PER I VIZI DELL'OPERA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA. APPALTO - RIFIUTO DI VERIFICARE L'OPERA - ACCETTAZIONE TACITA - ESTREMI. APPALTO - GARANZIA PER I VIZI DELL'OPERA - CONTENUTO. PROVA IN GENERE - FATTI GIÀ PROVATI O ESCLUSI. DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE - ESISTENZA DI PROVA PRECISA DEL DANNO - ACCERTAMENTO - CASSAZIONE - INCENSURABILITÀ.
Stato
decisa il 1950-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881648-01

APPALTO - OPERA DA ESEGUIRSI IN UNICA PARTITA - PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE - NORMA APPLICABILE. APPALTO - GARANZIA PER I VIZI DELL'OPERA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA. APPALTO - RIFIUTO DI VERIFICARE L'OPERA - ACCETTAZIONE TACITA - ESTREMI. APPALTO - GARANZIA PER I VIZI DELL'OPERA - CONTENUTO. PROVA IN GENERE - FATTI GIÀ PROVATI O ESCLUSI. DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO - LIQUIDAZIONE - ESISTENZA DI PROVA PRECISA DEL DANNO - ACCERTAMENTO - CASSAZIONE - INCENSURABILITÀ.

La disposizione dell'art. 1666, 2' comma cod.civ. non riguarda il caso dell'opera da eseguire in unica partita: in tal caso va applicato invece l'art. 1665 cod.civ. per il quale l'accettazione si presume soltanto se il committente abbia ricevuto in consegna senza riserve l'opera di cui conosceva le difformità e i vizi, o siasi rifiutato senza giustificato motivo di procedere alla verifica dell'opera. L'Azione di garanzia di cui all'art. 1667 cod.civ. avendo natura contrattuale, spetta al committente indipendentemente dalla sua qualità il proprietario della costruenda o ricostruenda opera per aversi la tacita accettazione dell'opera conseguente al rifiuto di verificare l'opera stessa non basta mettere il committente in condizione di fare la verifica, occorrendo inoltre invitare lo stesso committente a procedere a detta verifica. L'art. 1668 comma primo cod.civ. contempla una eliminazione da ottenersi a spese e non ad opera dell'appaltatore e vuol significare che se le difformità e i vizi non siano imputabili a colpa dell'appaltatore, questi è tenuto a sopportare soltanto le spese necessarie per la loro eliminazione, mentre in caso di colpa è tenuto a risarcire, a richiesta del committente, anche i danni non eliminabili coll'alienazione dei vizi e le difformità dell'opera. Nel suo sovrano apprezzamento il giudice può trarre il convincimento della superfluità dei dedotti mezzi istruttori da qualsiasi fonte acquisita agli Atti. Il vedere ad istruzione ultimata, se negli Atti vi siano gli elementi che occorrono per la rigorosa e precisa liquidazione del danno è compito del giudice del merito e non della suprema Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)