Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987 (Rv. 454759 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OMISSIONE DELLA VERIFICA DELL'OPERA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OMISSIONE DELLA VERIFICA DELL'OPERA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - CONDIZIONI.*
In materia di appalto, ai fini della garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 cod. civ., l'omissione, da parte del committente, della verifica dell'opera appena l'appaltatore lo abbia posto in condizione di poterla eseguire, importa accettazione dell'opera stessa soltanto ove il committente ne riceva senza riserva la consegna. In presenza di siffatta riserva, incompatibile con la volontà di accettare l'opera, non possono, infatti, ricollegarsi alla mora del committente, cioè alla esecuzione del collaudo oltre il termine contrattuale, gli effetti della accettazione tacita; né dalla scadenza di tale termine possono farsi discendere gli stessi effetti che il terzo comma dell'art. 1665 cod. civ. ricollega alla ipotesi della ingiustificata omissione della verifica nonostante l'invito fatto dall'appaltatore. (V 1273/50, mass n 881648).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)