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Sez. L, Sentenza n. 10416 del 27/10/1990 (Rv. 469555 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - MEDICI OSPEDALIERI - INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO E DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1990-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469555-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - MEDICI OSPEDALIERI - INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO E DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ NELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO.*

L'indennità di responsabilità primariale e l'indennità di aggiornamento scientifico dei medici ospedalieri rientrano nella retribuzione contributiva di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), riferendosi la previsione del sesto comma dello stesso articolo (che esclude dalla contribuzione ai fini previdenziali i cosiddetti compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri) agli assegni dagli enti mutualistici già corrisposti, per ogni proprio assistito, agli ospedali e da questi devoluti ai medici, e sono quindi computabili ai fini della Determinazione della indennità premio di servizio, che, a norma dell'art. 4 della stessa, è ragguagliata, appunto, alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. (Conf 4268/88, mass n 459297).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)