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Sez. L, Sentenza n. 4268 del 22/06/1988 (Rv. 459297 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE E INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO DEI MEDICI OSPEDALIERI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459297-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE E INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO DEI MEDICI OSPEDALIERI - INCLUSIONE.*

L'indennità di responsabilità primariale e l'indennità di aggiornamento scientifico dei medici ospedalieri, ove ne sia accertata la natura retributiva, rientrano nella retribuzione contributiva di cui all'art. 11, comma quinto, della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), riferendosi la previsione del sesto comma dello stesso articolo (che esclude dalla contribuzione ai fini previdenziali i cosiddetti compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri) agli assegni dagli enti mutualistici già corrisposti, per ogni proprio assistito, agli ospedali e da questi devoluti ai medici, e sono quindi computabili ai fini della Determinazione dell'indennità premio di servizio, che, a norma dell'art. 4 della stessa, è ragguagliata, appunto, alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. (V 989/88, mass n 457315; (V 654/87, mass n 450365; (V 3484/86, mass n 446428).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 82, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)