Sez. 5 - , Ordinanza n. 13144 del 25/05/2018 (Rv. 648670 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobili di interesse storico-artistico - Determinazione del reddito ex art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1992 - Immobili strumentali - Applicabilità - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la modalità di determinazione del reddito di cui all'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991, operano per tutti i fabbricati di interesse storico-artistico, anche se strumentali all'esercizio di attività imprenditoriali, poiché, da un lato, detta disposizione utilizza la locuzione "in ogni caso" senza effettuare distinzioni tra tali immobili e, dall'altro, un'interpretazione restrittiva si porrebbe in contrasto con la "ratio" della norma, volta ad agevolare il proprietario in considerazione dei vincoli ed obblighi, anche di manutenzione, posti a carico dello stesso, quale riflesso della tutela costituzionale garantita ai beni in questione dall'art. 9, comma 2, Cost.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Costituzione art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)