Sez. U, Sentenza n. 5518 del 09/03/2011 (Rv. 616574 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobili di interesse storico o artistico - Disciplina prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - Applicazione in via esclusiva anche in presenza di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia od urbanistica - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema tassazione ai fini ICI degli immobili di interesse storico o artistico, l'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, come interpretato dall'art. 74, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede un regime di natura speciale - giustificato dai pesanti oneri manutentivi che il riconoscimento della specifica qualità comporta per tale tipologia di immobili - applicabile in via esclusiva anche se gli immobili stessi siano oggetto degli interventi edilizi indicati dalle lettere c), d) ed e) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), in quanto i criteri di determinazione della base imponibile ICI previsti per tali interventi dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituiscono un'eccezione (o agevolazione fiscale) interna al regime ordinario di tassazione degli immobili non altrimenti qualificati, che non può avere, per sua natura e collocazione, applicazione in altri regimi di tassazione caratterizzati da specialità propria, connessa ad una qualità specifica (e sostanzialmente intrinseca) dell'immobile oggetto dell'imposta.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)