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Sez. 2, Sentenza n. 2504 del 20/05/1978 (Rv. 391867 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - ASSERVIMENTO DI MURO PERIMETRALE AD IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391867-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - ASSERVIMENTO DI MURO PERIMETRALE AD IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati all'esclusivo servizio dell'edificio condominiale, del quale costituiscono parte organica, e non possono, per loro natura, essere asserviti, se non nei modi consentiti dalla legge (atto scritto e consenso di tutti i condomini), ad altro immobile di proprieta esclusiva di uno dei condomini, costituente entita economica distinta rispetto all'edificio condominiale. (Conf 704/75, mass n 374038).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)