Sez. 2, Sentenza n. 2504 del 20/05/1978 (Rv. 391867 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - ASSERVIMENTO DI MURO PERIMETRALE AD IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) - ASSERVIMENTO DI MURO PERIMETRALE AD IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati all'esclusivo servizio dell'edificio condominiale, del quale costituiscono parte organica, e non possono, per loro natura, essere asserviti, se non nei modi consentiti dalla legge (atto scritto e consenso di tutti i condomini), ad altro immobile di proprieta esclusiva di uno dei condomini, costituente entita economica distinta rispetto all'edificio condominiale. (Conf 704/75, mass n 374038).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)