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Sez. 2, Sentenza n. 704 del 24/02/1975 (Rv. 374038 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (PERIMETRALI) - UTILIZZAZIONE UNILATERALE PER L'UTILITA DI ALTRO IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDOMINI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (PASSERELLA DI CONGIUNZIONE DEL MURO PERIMETRALE CON IL MURO DI ALTRO EDIFICIO).*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374038-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (PERIMETRALI) - UTILIZZAZIONE UNILATERALE PER L'UTILITA DI ALTRO IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDOMINI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (PASSERELLA DI CONGIUNZIONE DEL MURO PERIMETRALE CON IL MURO DI ALTRO EDIFICIO).*

I muri perimetrali di un edificio in condominio sono destinati esclusivamente al servizio dell'edificio condominiale, di cui costituiscono parte organica e non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilita di altro immobile di esclusiva proprieta di uno dei condomini, e costituente un'entita distinta rispetto all'edificio condominiale, in quanto cio comporterebbe la Costituzione di una servitu a favore di un bene estraneo al condominio, che non puo legittimamente avvenire senza il consenso di tutti i comproprietari. (nella specie, uno dei condomini aveva applicato una passerella, congiungente il muro comune dell'edificio condominiale con il muro di altra e diversa costruzione di sua esclusiva proprieta). (V 2960/72, mass n 360710; 1690/66, mass n 323307).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1059, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)