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Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 15/12/1983 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164074 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA (FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ) - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DUPLICE ACCERTAMENTO - RAPPORTO TRA LE DUE ATTENUANTI.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164074-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CIRCOSTANZE - IPOTESI ATTENUATA (FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ) - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DUPLICE ACCERTAMENTO - RAPPORTO TRA LE DUE ATTENUANTI.*

Nel delitto di ricettazione, l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità richiede l'accertamento sia del valore economico della cosa ricettata, che deve essere, in ogni caso, particolarmente tenue - e, se di speciale tenuità, consente il concorso dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. -, sia di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso - pertanto, l'ipotesi in questione dev'essere esclusa quando il valore economico della cosa ricettata non sia particolarmente tenue, rendendosi in tal caso superflua ogni ulteriore indagine, mentre, sussistendo tale elemento, di per sè insufficiente, occorre tener conto degli ulteriori elementi di valutazione, posti in collegamento con l'accertato valore della cosa. (Conf mass n 147092 sul concorso delle due attenuanti, V contrasto rv: 900068 (in senso conforme alla massima, 154126, 152491; (contra mass n 151368).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)