Sez. 1, Sentenza n. 13485 del 27/10/1980 Ud. (dep. 17/12/1980) Rv. 147092 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AL SOLO VALORE ECONOMICO DELLA COSA RICETTATA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AL SOLO VALORE ECONOMICO DELLA COSA RICETTATA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale della particolare tenuita del fatto, prevista dal nuovo testo normativo concernente il delitto di ricettazione, non e sufficiente il valore economico della cosa ricettata, ma e necessaria l'indagine su tutte le circostanze previste dall'articolo 133 del codice penale, da esaminare comparativamente con il parametro del valore suddetto. (la Cassazione ha chiarito che l'attenuante predetta non puo essere concessa nell'ipotesi in cui, malgrado la tenuita del valore della cosa ricettata, sussistono altre circostanze, sia oggettive che soggettive, che impediscono di ritenere il fatto, complessivamente considerato, di particolare tenuita). (V mass n 145324).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)