Sez. L, Sentenza n. 4838 del 06/09/1982 (Rv. 422833 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LAVORATORE AMMALATOSI DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - LAVORATORE AMMALATOSI DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE - CONSEGUENZE.*
Qualora il lavoratore si ammali durante il periodo in cui è assente per ferie, lo stesso non ha diritto a sostituire al titolo di sospensione della prestazione lavorativa per ferie quello diverso per malattia, salvo il suo diritto alla continuità del rapporto nei confronti del datore di lavoro ed alle prestazioni assicurative e previdenziali nei confronti degli enti erogatori, come se fosse in servizio, fino alla completa guarigione (compresa la convalescenza ed il recupero totale delle energie lavorative), nei limiti del comporto, da computarsi dalla cessazione del periodo feriale. Nè al riguardo rileva l'art. 2 della convenzione internazionale n. 52 del 24 giugno 1936, resa esecutiva in Italia con la legge 2 agosto 1952 n. 1305, che non prevede l'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia, ma soltanto il divieto di porre in ferie il lavoratore assente per malattia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Tratt. Internaz. 24/06/1936 num. 2, Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)