Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 03)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE | Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, comma 2, c.c. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)