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Sez. 2, Sentenza n. 23490 del 05/11/2009 (Rv. 610624 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, secondo comma, cod. civ. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610624-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, secondo comma, cod. civ.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)