Sez. 6 - 5, Decreto n. 12670 del 18/06/2015 (Rv. 635745 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Deposito degli atti - Accettazione da parte del cancelliere senza rilievo formale - Presunzione di regolarità degli atti medesimi.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)
Nel processo tributario, come in quello civile, l'accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)