Sez. 3, Sentenza n. 9921 del 05/05/2011 (Rv. 619131 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Costituzione in giudizio - Deposito degli atti necessari - Presunzione di esistenza e tempestività della procura - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)
Quando la costituzione in giudizio abbia luogo senza contestazioni relative al deposito degli atti necessari allo scopo ed all'esistenza e tempestività della procura al difensore, deve presumersi la rituale instaurazione del rapporto processuale se il contrario non risulti dagli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 73, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)