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Sez. L, Sentenza n. 8310 del 30/07/1999 (Rv. 529144 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Situazione reddituale dei lavoratori non vedenti - Irrilevanza - Al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione ed al fine del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo - Speciale trattamento di miglior favore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529144-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI

La situazione reddituale dei lavoratori non vedenti è irrilevante non solo al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione, come espressamente previsto dall'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ma - stante la speciale esigenza di tutela di questa categoria che il legislatore ha inteso assicurare con l'introduzione del principio dell'assoluta neutralità del trattamento pensionistico del non vedente rispetto alla sua situazione reddituale (art. 8 legge 11 novembre 1983, n.638) - è parimenti irrilevante anche al fine del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo, beneficio questo che, dopo la riforma del 1983 (art. 6 legge 11 novembre 1983, n.638, cit.) spetta in generale soltanto in presenza di un determinato requisito reddituale (pari a due volte il trattamento minimo), dovendo tale trattamento differenziato di miglior favore desumersi dalla "ratio legis", anche se l'art. 6 cit. testualmente non fa alcuna distinzione tra i diversi assicurati.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1968 num. 153 art. 68, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)