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Sez. U, Sentenza n. 8682 del 04/10/1996 (Rv. 499916 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI | Controversie relative all'an ed al quantum del trattamento pensionistico - Giurisdizione della Corte - Sussistenza - Controversie nei confronti degli eredi a titolo universale del pensionato - Estensione.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499916-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI

Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai suddetti trattamenti sia sotto il profilo dell'"an" che sotto quello del "quantum", ivi comprese quelle relative agli atti di recupero degli assegni di pensione già erogati, senza che possa avere rilievo il fatto che la legittimità di tali atti sia stata contestata sotto il profilo dell'irripetibilità delle somme in quanto riscosse in buona fede o destinate a bisogni alimentari; la suddetta giurisdizione si estende altresì alle controversie che hanno ad oggetto il recupero di somme erogate a titolo di componenti o accessori del trattamento pensionistico e, quindi, anche a quelle concernenti il recupero dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. In particolare permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui una controversia compresa fra quelle sopra indicate (nella specie, concernente il diritto del pensionato a fruire dell'indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni delle quali beneficiava) riguardi gli eredi a titolo universale del pensionato stesso atteso che con la successione ereditaria il rapporto facente capo al "de cuius" viene trasmesso all'erede immutato nel titolo e nell'oggetto, e che pertanto, sotto il profilo processuale, nel caso di contestazione, il rapporto stesso deve essere sottoposto allo stesso giudice predeterminato dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)