Sez. U, Sentenza n. 573 del 16/01/2003 (Rv. 559780 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pensioni dei pubblici dipendenti - Controversia relativa alla sola corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi - Promossa dall'erede del pensionato - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo), senza che da tale possano risultare escluse le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. In particolare permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui una controversia compresa fra quelle sopra indicate (nella specie, concernente il diritto del pensionato a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme percepite a titolo di arretrati pensionistici) sia promossa dall'erede del pensionato stesso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)