Sez. 2, Sentenza n. 2989 del 18/07/1957 (Rv. 881724 - 01)
SUCCESSIONE - LEGITTIMARI PRETERMESSI - AZIONE DI RIDUZIONE - MANCATO ESERCIZIO - EFFETTI - FATTISPECIE. SUCCESSIONE - DIVISIONE 'INTER LIBEROS' - STRUTTURA - FATTISPECIE.
SUCCESSIONE - LEGITTIMARI PRETERMESSI - AZIONE DI RIDUZIONE - MANCATO ESERCIZIO - EFFETTI - FATTISPECIE. SUCCESSIONE - DIVISIONE 'INTER LIBEROS' - STRUTTURA - FATTISPECIE.
La collazione ereditaria, alla quale sono reciprocamente tenuti i coeredi discendenti, essendo diretta ad accrescere la massa che deve effettivamente dividersi tra costoro, ha luogo soltanto nei rapporti di quei coeredi che siano soggetti attuali della comunione ed abbiano, di conseguenza, titolo a concorrere nella divisione dell'asse. Il legittimario pretermesso dal testatore non entra a far parte della comunione ereditaria e non può quindi concorrere in alcun modo nella divisione del patrimonio relitto dal de cuius se non abbia prima esperito con successo l'Azione di riduzione delle Disposizioni lesive, la quale postula l'imputazione ex se (art. 564, 2' comma cod. civ. e 1026 cod. civ. abrog.). Tale Azione viene, pertanto, a configurarsi come un Onere a carico dell'erede legittimario che, essendo stato pretermesso dal testatore, intenda ugualmente conseguire la propria quota di riserva. Lo scopo della Divisio inter liberos (art. 1044-1049 cod. civ. abrog.) si identifica, oltre che con l'opportunità di prevenire i dissidi che facilmente insorgono anche tra fratelli nella divisione del patrimonio ereditario, in quella di distribuire i beni tenendo conto in modo particolare sia delle attitudini che dei bisogni di ciascun discendente. Per attuare il conseguimento di tali finalità, la Divisio inter liberos, effettuata dall'ascendente tanto per atto tra vivi che con il testamento, doveva non soltanto contemplare tutti i discendenti chiamati alla successione e rispettare l'integrità della riserva ma stabilire in pari tempo, previa Determinazione dell'ammontare della quota assegnata a ciascuno di essi, i singoli beni che dovevano concorrere a costituirla. Pertanto, l'indicazione delle quote (che possono essere anche disuguali salvo il rispetto della riserva) va intesa solo come premessa necessaria ma non sufficiente, per giungere alla divisione la quale dovendo realizzare lo stesso risultato pratico di quella giudiziale od amichevole, non sarebbe tale se lo stesso ascendente non avesse altresì provveduto alla concreta formazione delle porzioni e alla distribuzione dei suoi beni ai singoli discendenti. Quando siasi specificata in detta guisa la porzione di ciascun discendente, ma solo in questo caso, non può essere di ostacolo alla configurazione dell'istituto che qualche singolo elemento del patrimonio ereditario non sia stato volutamente o per dimenticanza compreso nella distribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1026, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1044, Cod. Civ. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)