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Sez. 1 - , Sentenza n. 39974 del 14/05/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 276985 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Appellabilità ex art. 310 cod. proc. pen. - Sussistenza - Appellabilità unitamente alla sentenza – Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276985-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza, quindi, che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)