Sez. 1 - , Sentenza n. 39974 del 14/05/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 276985 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Appellabilità ex art. 310 cod. proc. pen. - Sussistenza - Appellabilità unitamente alla sentenza – Esclusione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non con il mezzo di gravame rivolto alla sentenza con la conseguenza, quindi, che la mancata impugnazione preclude la possibilità di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)