Sez. 5, Sentenza n. 8438 del 23/01/2007 Cc. (dep. 28/02/2007) Rv. 236256 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Appellabilità - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l'ordinanza con la quale il giudice provvede è soggetta soltanto ad appello ex art. 310 cod. pen., con la conseguenza che, essendo tale ordinanza fondata su giudizio prognostico non sindacabile "ex post", la mancata impugnazione da parte dell'interessato preclude allo stesso di rimettere successivamente in discussione le ragioni poste a base del provvedimento, potendosi ipotizzare la revoca di esso solo nella ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)