diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5412 del 06/06/1990 (Rv. 467565 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI CARICHE ED ATTIVITÀ) - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITÀ PROFESSIONALE - TRASGRESSIONE - EFFETTI - ATTIVITÀ NEGOZIALE IMPLICANTE LA TRASGRESSIONE - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467565-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI CARICHE ED ATTIVITÀ) - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITÀ PROFESSIONALE - TRASGRESSIONE - EFFETTI - ATTIVITÀ NEGOZIALE IMPLICANTE LA TRASGRESSIONE - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nello stabilire l'incompatibilità del pubblico impiegato con l'Esercizio dell'attività professionale, pone un divieto che opera nell'ambito del rapporto di servizio, la cui violazione può importare soltanto l'applicazione delle sanzioni previste dallo statuto degli impiegati dello stato, senza alcun riflesso sulla validità dell'attività negoziale spiegata con trasgressione di quel divieto. (Conf 1192/77, mass n 384858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 61, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 62, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)