Sez. 4, Sentenza n. 6025 del 06/02/1989 Ud. (dep. 20/04/1989) Rv. 181105 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - LEGAME CAUSALE TRA VIOLAZIONE ED EVENTO DANNOSO - RICORRENZA - SUFFICIENZA - RAGIONE - CASO DI SPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FATTO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - LEGAME CAUSALE TRA VIOLAZIONE ED EVENTO DANNOSO - RICORRENZA - SUFFICIENZA - RAGIONE - CASO DI SPECIE.*
In tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso sol perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore, obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ult. Comma cod. pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. (fattispecie di persona rimasta gravemente ferita a causa di folgorazione subita mentre si trovava in cantiere ed eseguiva lavori a breve distanza da una linea elettrica non disattivata; si sosteneva che la vittima, di professione vigile del fuoco, recatosi sul posto per aiutare il genitore, subappaltatore, non rientrava tra i soggetti tutelabili. La Corte, condividendo la decisione di merito, ha disatteso tale tesi). (V mass n 171330; (Conf mass n 179026, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)