Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12/01/1990 Ud. (dep. 02/03/1990) Rv. 183504 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NORME ANTINFORTUNISTICHE - DESTINATARI DELLA TUTELA - INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NORME ANTINFORTUNISTICHE - DESTINATARI DELLA TUTELA - INDIVIDUAZIONE.*
Le misure tese a garantire la sicurezza del lavoro devono essere osservate anche per assicurare quella di persone estranee che possono trovarsi nella situazione di pericolo, e ciò in aderenza al principio in forza del quale, da un lato, il rischio ambientale deve essere coperto a cura di chi organizza il lavoro, e, dall'altro, chiunque possa incorrere in tale rischio deve ritenersi destinatario di adeguata protezione. (V mass n 181165 seconda parte; (V mass n 181105; (V mass n 156790 ed ivi citate; (Conf mass n 179026; (Conf mass n 155202; (Conf mass n 152472 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)