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Sez. 1, Sentenza n. 2518 del 25/03/1999 Cc. (dep. 07/10/1999) Rv. 214284 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE | Accise sulla produzione e l'importazione di alcol o bevande alcoliche - Reati di sottrazione di prodotti all'accertamento e di alterazione di congegni, impronte e contrassegni - Configurabilità anche nel caso di prodotto la cui immissione al consumo debba avvenire non in Italia ma in altro Stato aderente alla Comunità europea.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214284-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

I reati di cui agli articoli 43 e 46 del D.L.G. 26 ottobre 1995 n.504, consistenti, rispettivamente, nella sottrazione, con qualsiasi mezzo, di alcol o bevande alcoliche all'accertamento dell'accisa e nell'alterazione, rimozione o contraffazione di strumenti misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altri congegni, al fine di sottrarre il prodotto al suddetto accertamento, sono configurabili anche quando, trattandosi di prodotto fabbricato o importato in Italia, esso debba poi essere immesso al consumo in altro paese della Comunità europea.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 43, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)