Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 31/05/1966 (Rv. 322909 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO DEI BENI - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DI RITENZIONE DI UN BENE - AMMISSIBILITA DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - CONVALIDA DEL SEQUESTRO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO DEI BENI - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DI RITENZIONE DI UN BENE - AMMISSIBILITA DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - CONVALIDA DEL SEQUESTRO - ESCLUSIONE.*
Si ha controversia sulla proprieta o sul possesso, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, non soltanto quando siano esperite le caratteristiche azioni di revindica, di reintegrazione e di manutenzione, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi ad effetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine possesso, usato unitamente a quello di proprieta dell'art. 670 cod.proc.civ. per caratterizzare le controversie che possono dar luogo all'autorizzazione al sequestro giudiziario, non va inteso in senso direttamente tecnico, rientrando in esso anche la detenzione. Puo, quindi, astrattamente ammettersi la legittimazione del proprietario ad ottenere il sequestro giudiziario del bene contestando la pretesa alla ritenzione sul bene medesimo da altri affermata. Il riconoscimento giudiziario della sussistenza della jus retentionis esclude, peraltro, la possibilita di convalida del sequestro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Civ. art. 1152, Cod. Civ. art. 2756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)