Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 24/03/1976 (Rv. 379701 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO DEI BENI - CONDIZIONI - AZIONE CONTRATTUALE PER UNA STATUIZIONE SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO - AZIONE CONTRATTUALE PER LA RESTITUZIONE DI UN BENE - SUSSISTENZA - CONVALIDA - FUMUS BONI IURIS - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO DEI BENI - CONDIZIONI - AZIONE CONTRATTUALE PER UNA STATUIZIONE SULLA PROPRIETA O SUL POSSESSO - AZIONE CONTRATTUALE PER LA RESTITUZIONE DI UN BENE - SUSSISTENZA - CONVALIDA - FUMUS BONI IURIS - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*
Al fine della possibilita di autorizzare il sequestro giudiziario di un bene, ai sensi dell'art 670 n 1 cod proc civ, ricorre controversia sulla proprieta o sul possesso del bene medesimo non solo nell'ipotesi di esperimento delle azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta, o debba proporsi, un'Azione contrattuale, che richieda una statuizione sulla proprieta o sul possesso, ovvero sulla restituzione di una cosa da altri detenuta. In tale ultima ipotesi, il giudice della convalida, nell'esaminare il fumus boni iuris della pretesa fatta valere dal soggetto che ha chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario, deve valutare la probabilita di accoglimento della pretesa stessa tanto con riguardo alla domanda rivolta a far venir meno il titolo contrattuale, quanto con riguardo al diritto di ottenere la restituzione della cosa oggetto del contratto e del sequestro. (nella specie, vertevasi in tema di sequestro giudiziario di beni compravenduti, chiesto ed ottenuto dal venditore, nel corso del giudizio da lui promosso per la rescissione del contratto ex art 1448 cod civ. la suprema Corte, enunciando i principi di cui sopra, ha ritenuto che i giudici del merito, ai fini della pronuncia sulla convalida del sequestro, correttamente avevano indagato non solo sulla possibilita di fondatezza della domanda di rescissione, ma anche sulla probabilita che da essa conseguisse, in concreto, il diritto dell'attore alla restituzione dei beni, in relazione alla circostanza che il convenuto aveva subordinatamente richiesto la Determinazione dell'entita dell'ulteriore prestazione necessaria per la riduzione del contratto ad equita). (V 1535/74, mass n 369670; (V 1459/66, mass n 322909).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1450, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681, Cod. Proc. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)