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Sez. 5, Sentenza n. 5175 del 27/11/1996 Cc. (dep. 24/01/1997) Rv. 206829 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Successiva dichiarazione di fallimento dell'imputato - Richiesta da parte del curatore del fallimento di revoca del sequestro conservativo e di acquisizione delle somme o dei beni alla massa fallimentare - Legittimità - Esclusione dello stato di insolvenza dell'imputato al momento del sequestro - Irrilevanza - Natura privilegiata del credito garantito con il sequestro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206829-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

La dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del fallito di tutti i beni e la impossibilità di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive, ai sensi dell'art. 51 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Il curatore perciò può chiedere la revoca del sequestro conservativo emesso a garanzia del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e delle spese processuali ottenuto nei confronti del fallito dalla parte civile costituita in un procedimento penale prima della dichiarazione di fallimento indipendentemente dal fatto che all'epoca del sequestro il fallito non versasse in stato di insolvenza e che il sequestro sia posto a garanzia di crediti privilegiati. Il provvedimento della corte d'appello che nega il dissequestro deve perciò essere annullato con rinvio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)