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Sez. U, Sentenza n. 456 del 14/02/1973 (Rv. 362463 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO LA PA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1973-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362463-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRO LA PA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

In base alla disciplina disposta con il DPR 17 gennaio 1959 n 2, contenente norme sulla cessione in proprieta degli alloggi di tipo popolare ed economico, e successive modificazioni, e in astratto configurabile, in favore dell'assegnatario di un alloggio del tipo predetto, un diritto soggettivo alla cessione in proprieta dell'alloggio medesimo, e tale situazione giuridica non e elisa, ai fini della giurisdizione, dalla dichiarazione di decadenza dell'assegnatario dall'assegnazione, (quale presupposto essenziale per la messa in moto del procedimento amministrativo per l'attuazione della cessione dell'alloggio in proprieta) che non spiega, al pari della revoca dell'assegnazione stessa, efficacia retroattiva. Pertanto, appartiene al giudice ordinario la cognizione della domanda di risarcimento dei danni proposta dall'assegnatario contro la pubblica amministrazione in conseguenza della dichiarata decadenza dalla assegnazione e del rigetto dell'istanza di cessione in proprieta. (V 309/72, mass n 356164).*

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)