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Sez. L, Sentenza n. 265 del 15/01/1982 (Rv. 417966 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - PRESUPPOSTO DEL RELATIVO DIRITTO DEI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI IN GENERE COOPERATIVI - SVOLGIMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DELLE SOCIETÀ O DEGLI ENTI PREDETTI - CARATISTA DI UN'IMBARCAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PER CONTO DI UNA COOPERATIVA MA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE - LIMITI - ATTIVITÀ ANTERIORI ALLA LEGGE N. 676 DEL 1973.*
Stato
decisa il 1982-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417966-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - PRESUPPOSTO DEL RELATIVO DIRITTO DEI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI IN GENERE COOPERATIVI - SVOLGIMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DELLE SOCIETÀ O DEGLI ENTI PREDETTI - CARATISTA DI UN'IMBARCAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PER CONTO DI UNA COOPERATIVA MA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE - LIMITI - ATTIVITÀ ANTERIORI ALLA LEGGE N. 676 DEL 1973.*

L'art. 1 del R.d.l. 17 giugno 1937 n. 1048 (recepito dal secondo comma dell'art. 1 del T.U. Sugli assegni familiari approvato con d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797) - il quale comprende tra i prestatori di lavoro aventi diritto alla percezione degli assegni familiari "i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi" - collega tale diritto non già al possesso di una determinata qualifica bensì allo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze delle società o degli enti predetti. Ne consegue che il caratista di un'imbarcazione, che con questa eserciti la piccola pesca per conto di una cooperativa ma senza vincolo di subordinazione con la medesima, non ha diritto alla corresponsione degli assegni familiari per l'attività svolta prima dell'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1973 n. 676, il cui art. 10, innovando la disciplina predetta, ha disposto che gli assegni in questione spettano "ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave".*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 17/06/1937 num. 1048 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 1, Legge 16/10/1973 num. 676 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)