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Sez. T, Sentenza n. 26673 del 03/10/2025 (Rv. 676653-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Classamento catastale dell’immobile in categoria F/1 ("aree urbane") - Equiparazione ai "fabbricati" ovvero ai "terreni agricoli" - Esclusione - Ragioni - Qualificazione come "aree fabbricabili" - Necessità - Determinazione della base imponibile - Valore venale in comune commercio.
Stato
decisa il 2025-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676653-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

Ai fini dell'IMU, le cc.dd. aree urbane, il cui classamento catastale in categoria F/1 esclude l'attribuzione di una rendita, a norma dell'art. 3, comma 2, lett. d, del d.m. n. 28 del 1998, non possono essere equiparate ai "fabbricati" - a causa della carenza di un'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzioni coperte su uno o più livelli - né ai "terreni agricoli" - a causa dell'alterazione subita dallo stato naturale del suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropico -, ma devono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili" nell'accezione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (come richiamato dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del "valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilità desumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Finanze 02/01/1998 num. 28 art. 3 com. 2 lett. D)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)