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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4996 del 27/02/2017 (Rv. 643179 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni – Prescrizione – Decorrenza – Momento in cui la malattia é percepibile come danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo – Criteri – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643179-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica poi evolutasi in cirrosi epatica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva individuato il termine iniziale del decorso della prescrizione nella data degli esami di laboratorio dai quali era emersa la positività, al virus HIV, della vittima dell’illecito, omettendo di considerare che la stessa, a quell’epoca, neppure aveva formulato domanda di corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, nonché, soprattutto, che la cirrosi epatica e l’epatocarcinoma, in relazione ai quali era stata esercitata l’azione risarcitoria, costituivano lesioni nuove rispetto all’epatite da contagio, manifestatesi a distanza di tempo da tale originaria patologia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)